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La pensione e l’aumento al “milione”

Come ottenerla anche senza i venti anni di vecchiaia: il consiglio dello Studio Rubinacci-Molaro

Lo Studio Legale degli avvocati Giovanni Rubinacci ed Andrea Molaro, con sede principale in Napoli e partenariato con professionisti dislocati su tutto il territorio nazionale, è composto da un team di avvocati e consulenti votati all’assistenza legale con una visione attuale e orientata al futuro per soddisfare ogni esigenza del cliente privato e societario.
Nel diritto civile le materie operative di specialità sono il diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto assicurativo e responsabilità sanitaria, diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; diritti reali, condominio e locazioni.

I nostri clienti di studio sono soliti chiederci una consulenza sulla loro posizione contributiva laddove abbiano una contribuzione inferiore a quella prevista per legge (20 anni) che non consente di beneficiare della pensione di vecchiaia. La legge n 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) ha previsto all’art 38, l’aumento, a decorrere dal 1.01.2002 della misura delle maggiorazioni sociali fino a garantire un reddito mensile oggi pari ad €650,00 cosiddetto aumento al “milione”. In via generale tale beneficio spetta ai titolari di pensioni di vecchiaia, di reversibilità o sociali al compimento del settantesimo anno di età. Pertanto con una contribuzione inferiore ai venti anni, è possibile ottenerlo anticipatamente in virtù dell’art 38 della legge n 448/2001.
La predetta norma infatti, riduce l’età fino ad un massimo di cinque anni (da 70 anni a 65anni) di un anno ogni cinque anni di contribuzione o frazione pari o superiore a due anni e mezzo.
Vediamo, nel dettaglio, come si riduce il requisito di età; per l’incremento al milione sono necessari:
– 69 anni età, se la contribuzione è versata per almeno 5 anni;
– 68 anni età se la contribuzione è versata per almeno 10 anni;
– 67 anni età se la contribuzione è versata per almeno 15 anni.
Si può ottenere la riduzione di un anno anche se si è in possesso di un periodo di contribuzione non inferiore a 2 anni e mezzo: ad esempio, se l’interessato ha almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione la maggiorazione può essere concessa a 69 anni, con almeno 7 anni e 6 mesi di contributi a 68 anni, con almeno 12 anni e 6 mesi a 67 anni. Tale incremento spetta altresì ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

Infine per l’accertamento del diritto della maggiorazione sociale sono previsti dei requisiti reddituali da rispettare; per il pensionato non coniugato il reddito da non superare, per l’anno in corso, è pari ad €8469,00 mentre in caso di pensionato coniugato è pari ad € 14.447,00.
Devono essere presi in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con inclusione della 14esima mensilità, se percepita, e con esclusione della casa di abitazione (a partire dal 1° gennaio 2002 ) e dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

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