Lo Studio legale Rubinacci-Molaro spiega le modalità di verifica e i casi in cui è possibile fare ricorso
Questo mese, lo Studio legale degli avvocati Giovanni Rubinacci ed Andrea Molaro, prende in esame l’annosa questione del fermo amministrativo, “tanto cara” per gli automobilisti, in assenza di notifica della cartella esattoriale o del preavviso di fermo.
Occorre innanzitutto ricordare, che il fermo amministrativo può essere iscritto sui veicoli a motore del contribuente qualora quest’ultimo non abbia pagato la cartella esattoriale o atto fiscale ad esso equipollente (ad esempio ingiunzione fiscale) entro i 30 giorni dalla notifica.
Prima che si proceda all’iscrizione del fermo, l’Agente per la Riscossione deve inviare un preavviso, al ricevimento del quale, il contribuente che voglia evitare le “ganasce fiscali” può pagare il debito oppure chiedere la rateazione con contestuale richiesta di sospensione della procedura cautelare di fermo.
Il contribuente, può anche evitare il fermo dimostrando che l’auto è strumentale all’esercizio della professione o dell’attività imprenditoriale in quanto iscritta nel libro dei beni ammortizzabili e funzionale all’esercizio del lavoro (non basta che funga da semplice mezzo di trasporto per il lavoratore). Oltre alla notifica della cartella e del preavviso, la legge non impone all’esattore di comunicare al contribuente l’avvenuta iscrizione del fermo.
Questo significa che chi non paga le somme nel termine previsto nel preavviso di fermo, potrebbe trovarsi il blocco senza neanche saperlo e subire le conseguenti sanzioni amministrative per essere trovato alla guida dell’autoveicolo in questione, senza che rilevi la sua eventuale “buona fede”. Tali sanzioni sono:
• la multa da 1.984 a 7.937 euro;
• la revoca della patente;
• la confisca del veicolo.
Per verificare se il veicolo è sottoposto a fermo, basta richiedere una visura della targa dello stesso presso gli uffici PRA o una delegazione ACI.
Tuttavia se il contribuente riceve il fermo senza aver mai ricevuto il preavviso o la cartella può presentare al giudice un ricorso in modo da far cancellare il fermo medesimo.
La competenza a ricevere l’eventuale ricorso avverso il fermo amministrativo del veicolo non è univoca, ma varia a seconda di quale sia la natura del debito presupposto al provvedimento.
Ad esempio, ci si deve rivolgere al giudice tributario in caso di debiti inerenti tasse, imposte o tributi e al giudice ordinario in caso di sanzioni per violazioni al codice della strada o per debiti Inps.