Home Cronaca di Napoli e provincia Fase 2, le risposte di Palazzo Chigi sul nuovo decreto: gli amici...

Fase 2, le risposte di Palazzo Chigi sul nuovo decreto: gli amici non sono “affetti stabili”, sì all’attività motoria, no alle “passeggiate”

Comincerà domani la Fase 2 e Palazzo Chigi pubblica le risposte alle domande più frequenti (Faq) su cosa sarà possibile fare in questo periodo. Tra i temi più dibattuti un “chiarimento” (?) sulla definizione di “congiunto” e su natura, tempi e modi per lo svolgimento dell’attività motoria.

Congiunti e “affetti stabili

Chi deve essere considerato congiunto?
“L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” – si legge nel documento – può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il Dpcm ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). È comunque fortemente raccomandato – si sottolinea – limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie”.

Gli amici secondo ulteriori specificazioni non rientrano tra “gli stabili legami affettivi”. E quindi chi sono allora? Nel documento non si specifica come sarà accertato “lo stabile legame affettivo”. Categoria avvolta dal mistero…
Dubbia anche la questione del dover fornire le generalità del “congiunto” che si sta andando a trovare. Al momento sembra che l’orientamento prevalente sia di salvaguardare la privacy senza imporre quindi ai cittadini fermati di indicare le generalità delle persone da incontrare.

Attività motoria o sportiva


Correre sì e quando? Passeggiare? Camminare? E dove? Cosa si può fare e cosa no secondo il documento.
“L’attività sportiva e motoria all’aperto – recita la nota – è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione
Vietate invece le “passeggiate”.
“Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione, ove richiesto. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo
adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone”.
Va precisato che in Campania, secondo l’ordinanza n.42, lo jogging potrà essere praticato solo dalle 06.30 alle 08.30 del mattino, in forma individuale e anche senza mascherina, rispettando la distanza sociale, purché non ci si ritrovi in prossimità di altre persone. In quel caso andrà indossata.
Via libera invece all’attività motoria senza corsa per tutto il resto della giornata, obbligatoriamente con indosso la mascherina.


Previous articleCoronavirus, bollettino Campania del 2 maggio: 25 positivi
Next articleDe Magistris contro De Luca: “Usa le persone come se avesse un joystick. Ordinanze illogiche e insensate. Basta, il nostro popolo merita rispetto!”