Nel marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati a esprimersi su una riforma che incide in modo profondo sull’assetto della giustizia e sull’organizzazione della magistratura. Si tratta di un passaggio delicato, perché coinvolge direttamente l’equilibrio tra i poteri dello Stato e il funzionamento quotidiano del sistema giudiziario. Il voto richiederà una scelta netta tra approvazione o bocciatura del testo. La consultazione riguarda una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento nel 2025 senza il raggiungimento della maggioranza dei due terzi. In base all’articolo 138 della Costituzione, il procedimento di riforma si completa quindi con un referendum costituzionale confermativo, che affida ai cittadini la decisione finale. A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto alcun quorum: il risultato sarà valido a prescindere dall’affluenza. Gli elettori non potranno modificare il testo, ma soltanto approvarlo o respingerlo. L’attuazione concreta delle nuove norme sarà demandata a successive leggi ordinarie e a decreti attuativi.

Il contenuto del quesito referendario
Il quesito referendario riguarda la legge costituzionale sulle Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. Il punto più discusso è la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Nell’ordinamento italiano i primi sono i giudici, chiamati a decidere le controversie e a pronunciare le sentenze; i secondi sono i pubblici ministeri, che svolgono le indagini ed esercitano l’azione penale. Pur avendo funzioni diverse, oggi appartengono allo stesso ordine della magistratura, accedono tramite un concorso unico e condividono parte della formazione iniziale. La riforma propone di superare questo assetto unitario, introducendo due carriere distinte fin dall’ingresso in magistratura. È una scelta già adottata in alcuni ordinamenti europei, mentre in Italia l’unità della magistratura è stata storicamente considerata una garanzia di indipendenza. Questa diversa impostazione spiega l’intensità del dibattito che accompagna il referendum.
Come si accede oggi alla magistratura
Nell’assetto attuale l’accesso in magistratura avviene attraverso un concorso unico. I vincitori frequentano la Scuola superiore della magistratura e svolgono un tirocinio di circa un anno e mezzo tra tribunali e procure. In questa fase affiancano magistrati in servizio e apprendono sia la funzione giudicante sia quella requirente. Solo al termine del tirocinio scelgono se iniziare la carriera come giudici o come pubblici ministeri; il Consiglio superiore della magistratura assegna poi la prima sede di servizio. Il sistema consente, entro limiti prestabiliti, anche successivi passaggi di funzione.
Cosa cambierebbe con la separazione delle carriere
La riforma modificherebbe radicalmente questo modello. La scelta della carriera avverrebbe prima dell’ingresso in magistratura, subito dopo la laurea in giurisprudenza, con concorsi distinti per giudici e pubblici ministeri. La separazione delle carriere diventerebbe così strutturale e difficilmente reversibile. La riforma non avrebbe effetti retroattivi sui magistrati già in servizio, che resterebbero nella funzione svolta. Le modalità di transizione tra il sistema attuale e quello riformato saranno definite dalle leggi attuative.
Concorso e formazione: i nodi ancora aperti
Il testo costituzionale non disciplina nel dettaglio né il nuovo concorso né la formazione. Tuttavia, la separazione delle carriere rende inevitabile lo sdoppiamento del concorso in due percorsi distinti. Le modalità di svolgimento, i requisiti di accesso e l’organizzazione delle prove dovranno essere stabiliti da una legge ordinaria che il governo sarà chiamato a presentare in caso di vittoria del “Sì”. Lo stesso vale per la formazione. L’attuale Scuola superiore della magistratura è fondata su un percorso unitario e su un tirocinio “misto”. Con la separazione delle carriere, anche la Scuola dovrà essere sdoppiata in una scuola per giudici e una per pubblici ministeri. Verrà meno il modello formativo comune e anche in questo caso le nuove regole saranno fissate da una legge ordinaria. Ne deriva che non vi sarebbe un cambiamento immediato, ma una fase di transizione pluriennale.
Il ruolo e le funzioni dell’attuale CSM
Un altro punto centrale riguarda l’autogoverno della magistratura. Oggi il Consiglio superiore della magistratura è composto da 27 membri: il Presidente della Repubblica, che lo presiede; il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione, membri di diritto; e 24 componenti elettivi. Di questi ultimi, 16 sono magistrati togati eletti dai magistrati ordinari e 8 sono membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune. I togati devono essere magistrati in servizio; i laici devono essere professori universitari ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale. Il CSM decide su assunzioni, assegnazioni alle sedi, trasferimenti, progressioni di carriera e valutazioni di professionalità. Attraverso una propria sezione disciplinare giudica inoltre le violazioni deontologiche. Il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia e di equilibrio costituzionale.
Il doppio CSM e il meccanismo del sorteggio
La riforma prevede lo sdoppiamento del CSM in due Consigli distinti, uno per i magistrati giudicanti e uno per quelli requirenti. I membri togati verrebbero estratti a sorte da una platea che coincide con l’intero corpo della magistratura italiana, circa 9.200 magistrati. Il Parlamento in seduta comune predisporrebbe un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale, dal quale verrebbero sorteggiati i membri laici. La riforma non stabilisce il numero dei nominativi inclusi nell’elenco, che sarà definito con un decreto attuativo. Restano inoltre aperti interrogativi sul funzionamento del sorteggio, come la possibilità di rifiutare la nomina.
L’Alta Corte disciplinare e il nuovo sistema delle sanzioni
Il terzo pilastro della riforma è l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, alla quale verrebbe trasferito il potere disciplinare oggi esercitato dal CSM. La Corte sarebbe composta da quindici membri, con mandato quadriennale non rinnovabile, e vedrebbe modificato l’attuale equilibrio tra togati e laici. I membri laici sarebbero sorteggiati dalla stessa lista predisposta per i due CSM. Il presidente verrebbe eletto dai quindici membri e dovrebbe essere obbligatoriamente un laico. Le decisioni dell’Alta Corte avrebbero natura di sentenze di primo grado e potrebbero arrivare, nei casi più gravi, alla radiazione del magistrato. A differenza del sistema attuale, non sarebbe più possibile ricorrere alle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, sollevando interrogativi sul piano delle garanzie e della terzietà.
Cosa cambia (e cosa no) con il referendum
La riforma non interviene direttamente sui tempi dei processi, sugli arretrati, sulla carenza di personale o sulla digitalizzazione degli uffici giudiziari. Eventuali effetti sull’efficienza della giustizia sarebbero indiretti e comunque di lungo periodo. Il referendum di marzo 2026 chiama quindi gli elettori a una scelta che va oltre gli aspetti tecnici. In gioco non c’è solo una riorganizzazione dell’ordinamento giudiziario, ma una visione complessiva del rapporto tra magistratura, Parlamento e cittadini e dell’equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato.
