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Voucher e rimborsi per viaggi annullati, avv. Grimaldi: “Servono emendamenti per tutelare gli utenti”

Sono necessari degli emendamenti, per disciplinare la questione dei rimborsi per i viaggi e i soggiorni non fruiti a causa dell’emergenza, onde evitare la compressione dei diritti della parte debole del contratto, in quanto i consumatori sono costretti ad accettare dei voucher ed agiscono d’istinto, senza attendere le evoluzioni del contagio e delle restrizioni, impauriti dal contagio e della crisi economica”. Così l’avvocato Erich Grimaldi in merito al caos per le vacanze annullate a seguito dello scoppio dell’epidemia da Coronavirus.

“L’ultimo Dpcm del 10 aprile 2020, che faceva seguito a quelli del 2, 9, 17 e 25 marzo 2020 – spiega Grimaldi – prevedeva un’estensione delle misure restrittive, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sino al 3 maggio 2020, con limitazione negli spostamenti delle persone fisiche, salvo per quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Per tali motivi, dunque, anche in previsione di una ulteriore restrizione ai confini, i viaggi di piacere potranno essere annullati e il consumatore avrà diritto ad ottenere un rimborso, nei tempi e nelle modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, per quanto concerne i trasporti, i soggiorni e i pacchetti turistici prenotati. Il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – aggiunge – introduceva, altresì, all’art. 88, disposizioni relative al rimborso dei contratti di soggiorno, non contemplate dalle misure precedentemente emanate. Le norme attualmente vigenti ed, in particolare, l’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 prevedono, però – sottolinea l’avvocato – che i vettori aerei e gli organizzatori possano procedere, a loro scelta, al rimborso o all’emissione di un voucher della durata di un anno quando è il viaggiatore ad annullare il viaggio a causa di un’impossibilità sopravvenuta ovvero nell’ipotesi di rinuncia al viaggio per effetto della dichiarazione dello stato di pandemia.
Il consumatore, invece, laddove sia l’organizzatore a cancellare e/o annullare il pacchetto turistico, ai sensi dell’art. 41 del Codice del Turismo, ha diritto al rimborso in denaro e può rifiutare il voucher o il pacchetto sostitutivo.
La circostanza è diversa, anche se è il vettore a cancellare il volo, come sta accadendo, in quanto, in tal caso, si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher non deve essere obbligatoriamente accettato, in applicazione del Regolamento CE 261/2004.
Il rimborso deve essere richiesto al vettore, entro 30 giorni, decorrenti dalla cessazione del divieto ed, in linea generale dalla situazione che determina l’impossibilità come, ad esempio, la cessazione del proprio stato di quarantena ovvero, nell’ipotesi di impedimento di sbarco e/o di approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza.
La medesima circostanza si verifica, per i soggiorni, da effettuarsi prima del 3 maggio 2020, in quanto, in applicazione del citato art. 88 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, non è più possibile adempiere alla prestazione e l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto già versato in contanti ovvero tramite l’emissione di un voucher valido un anno dalla data di emissione.
Il Decreto Legge, dunque – afferma Grimaldi – comprime notevolmente i diritti del consumatore finale, il quale, in questo momento di inenarrabile crisi economica, è costretto ad accettare un voucher della durata di un anno, peraltro, considerando che la restrizione, soprattutto per i viaggi oltre confine, potrebbe essere estesa al 2021.
La suddetta situazione nel lungo periodo, comporterebbe anche un serio rischio, per il consumatore, che potrebbe perdere l’interesse al viaggio, inizialmente programmato, per l’esigenza sopravvenuta di disporre delle somme, atteso il serio momento di crisi economica o perché ha perso il proprio lavoro o per dover affrontare debiti sopraggiunti con l’emergenza ed, in ogni caso, non si può costringere un consumatore ad accettare e programmare un altro viaggio entro un anno.
L’agenzia di viaggi ed il tour operator, peraltro, medio tempore, in costanza della crisi economica, potrebbero interrompere le attività, con l’ulteriore e serio rischio, per il consumatore, di perdere l’intero importo anticipato.
Si prospetta, dunque, l’ipotesi di una possibile pratica commerciale scorretta, in quanto il consumatore non è posto nella condizione di scegliere il rimborso in luogo del voucher.
Molte agenzie ed i tour operator, quindi, in questo momento, in pendenza del decreto, non ancora convertito in legge, invitano gli ignari consumatori, indotti in panico dalla paura del Covid, a sottoscrivere delle scritture private, nelle quali si precisa che le parti hanno scelto, liberamente, di optare per il voucher.
La situazione, però – precisa Grimaldi – è in continua evoluzione ed il rapido susseguirsi di provvedimenti, di necessità ed urgenza, potrebbe modificare le condizioni e i presupposti per annullamenti, rimborsi ed eventuali rinunce, motivo per cui il consumatore dovrebbe attendere gli  sviluppi prima di sottoscrivere qualsivoglia accordo, con le agenzie di viaggio e con i tour operator, accettando, senza alternative, il voucher in luogo del rimborso.
I decreti legge inoltre entro il termine di 60 giorni dalla loro pubblicazione, dovranno essere convertiti in legge ed, in sede di conversione, potrebbero subire delle modifiche, per effetto di eventuali emendamenti, il cui contenuto, al riguardo, allo stato si ignora.
I consumatori – conclude Grimaldi – dovrebbero attendere le prossime restrizioni ai confini, prima di cancellare i viaggi ed i voli, già prenotati, onde evitare di dover corrispondere le penali, previste dalle condizioni contrattuali”.

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