“Meglio un mal’accordo che una causa vinta”, meglio un cattivo accordo che intestardirsi in una faticosa lotta giudiziaria – dicevano gli antichi – e il consiglio sembrerebbe valere ancor più oggi che il cittadino deve attendere un numero imprevedibile di anni per una sentenza che arriva quasi sempre fuori tempo massimo per tutelare i suoi diritti. Il motto è tratto da un appunto sui proverbi giuridici napoletani del compianto Giuseppe Cicala, docente della Federico II. Principio che trova la sua formula legislativa nelle norme che prescrivono al giudice di conciliare le parti (artt. 185,320 Cpc).
Tra la saggezza napoletana e la suprema sintesi delle massime latine. “Voce ‘e populo, voce ‘e Dio” alias “Vox populi, vox Dei”: il giudice può, senza bisogno di prove, porre a fondamento delle sue decisioni le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115 Cpc).
L’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428 Cc). Esempio: “Hé pigliato o campanile d’o Carmine per nu cuoppo d’aulive”. Oppure: “Hé pigliato ‘ o stipo pe don Rafele”…
L’oggetto del contratto deve essere possibile (art. 1346 Cc) a pena di nullità (art. 1418 Cc). Ad impossibilia nemo tenetur. E il napoletano ironizza: “Chisto è suonno, gioia ‘e zi’ prevete!”.
Gli impegni vanno mantenuti: “Ogne prumessa è diebito”. La massima“Paese ca vaje, usanze ca truove” poi segnala anche l’efficacia di certe ordinanze locali legate a caratteristiche ed esigenze territoriali.
“Tre so’ ‘e putiente: ‘o Papa, ‘o rre e ‘a capa e zì Vicienzo”: l’immunità civile del “pezzente” dell’antica Roma si è tramandata e si evince (ex contrario) dalla norma che stabilisce: “Il debitore risponde all’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 cc). In altri termini “chi nun tene niente, nun tene che perdere”. E il pensiero va a certi parcheggiatori abusivi che se ne infischiano delle multe perché nullatenenti…
“Chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato”: quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti (art 1241 CC).
La funzione delle date per sostenere in modo equo i pesi del matrimonio (art 177 Cc) è sottintesa così in napoletano: “A bella senza dote trova cchiù amante che marite”. Concetto superato. Ma il tempo è un fattore che conta molto nel Diritto (ogni atto è regolato dalla normativa vigente nel momento in cui è stato compiuto; inoltre, un diritto più solido spesso è collegato a una priorità temporale… ). E poi: “A muscezza nun leva ‘e diebbete”.
La responsabilità penale è personale” (art 27 Costituzione), in napoletano: “ Chi ha peccato, pava ‘a penitenza”. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui (art. 52 Cp e artt. 2044-5 Cc): “Cosa fatta à forza nun è guapparia”.
La sottoposizione degli organi dello Stato alla legge è formulata nel proverbio “Chi fa a legge, l’hadda rispettà”. E infine, secondo Cicala, Diritto non è sinonimo di Giustizia. La utilità a volte influisce sulla norma. Cinico il proverbio “Santo Mangione è nato primma ‘e San Giusto”.