L’Ape volontario, tecnicamente denominato anticipo finanziario a garanzia pensionistica, è uno strumento introdotto con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1 co. 164 ss. della legge 232/2016) che consente di ricevere un assegno mensile, alternativo o complementare allo stipendio, prima della pensione, facendo ricorso al sistema bancario ed assicurativo. La misura pur dovendo sulla carta partire lo scorso 1° maggio 2017 ha subito diversi ritardi: il Dpcm 150/2017, attuativo dello strumento, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 17 ottobre 2017 ed all’appello mancano ulteriori tasselli come le convenzioni con il settore bancario e assicurativo. La novità è stata regolata dall’Inps solo nel 2018 con la circolare numero 28 del 13 febbraio. La novità interessa tutti i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme ad essa sostitutive o esclusive (dunque sia i lavoratori dipendenti del settore privato, sia gli autonomi, gli iscritti alla gestione separata nonché i lavoratori del pubblico impiego) in possesso di 63 anni di età, 20 anni di contributi e a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. Per l’accesso alla misura, la pensione al momento della richiesta dovrà risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (cioè circa 702,65 euro al mese) al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta; inoltre, l’interessato non deve essere titolare di una pensione diretta o dell’assegno ordinario di invalidità. La misura ha carattere sperimentale: durerà sino al 31 dicembre 2019 (per effetto della proroga di un anno contenuta nella legge di bilancio per il 2018) e poi potrà essere rinnovato sulla base dei risultati della sperimentazione. L’elemento distintivo fondamentale rispetto alle tradizionali proposte elaborate tempo fa in Parlamento e dall’Inps consiste nel fatto che l’operazione consiste in un prestito bancario, garantito da un’assicurazione privata contro il rischio di premorienza che, una volta raggiunti i requisiti per la normale uscita di vecchiaia, il lavoratore-pensionato comincerà mese per mese a ripagare tramite trattenute alla fonte sulla sua pensione operate diretttamente dall’Inps. Per i successivi vent’anni. Dunque a differenza della versione sociale che è a carico dello Stato e riservata alle persone in difficoltà, quella volontaria comporta un costo per chi ne usufruisce. In caso di morte prematura i superstiti però non subiranno alcuna penalità sulla pensione indiretta dato che sarà l’assicurazione a pagare l’intermediario delle somme residue del prestito contratto.
La durata del prestito
L’Ape volontario potrà durare da un minimo di sei a un massimo di 43 mesi (è prevista però la possibilità di allungare la durata del prestito ove l’età per il pensionamento di vecchiaia slitti in funzione dei prossimi adeguamenti alla speranza di vita) ed il lavoratore potrà richiedere una cifra da un minimo di 150 euro al mese ad un massimo che oscilla tra il 75 e il 90% della penione netta maturata al momento della richiesta (come certificata dall’Inps) in base alla durata dell’anticipo. L’entità del prestito potrà essere definita a piacimento a seconda delle proprie aspettative potendo l’Ape essere cumulato con redditi da lavoro o con la “Rita”, la rendita integrativa temporanea anticipata. Il prestito sarà erogato ogni mese per 12 mesi l’anno e tali somme non costituiranno reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Una volta raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia il lavoratore sarà traghettato automaticamente in pensione e l’Inps tratterrà a partire dal primo rateo l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riverserà al finanziatore, cioè alla banca. Il prestito sarà restituito in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’Inps all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico. Resta salva la facoltà per il lavoratore di estinguere anticipatamente il prestito.
Come si accede all’anticipo volontario
L’interessato dovrà prima di tutto farsi certificare dall’Inps il possesso dei requisiti sopra individuati per avere diritto all’Ape. L’istituto nella certificazione indicherà anche l’importo minimo e l’importo massimo dell’Ape ottenibile, cifra che potrà essere scelta dal lavoratore sulla base delle proprie specifiche esigenze. Solo a questo punto il lavoratore potrà presentare domanda per accedere all’Ape producendo, contestualmente, domanda diretta ad ottenere la pensione di vecchiaia da liquidarsi al raggiugimento dei requisiti anagrafici previsti dalla normativa vigente. La domanda di Ape e quella di pensione non saranno revocabili, salvo il diritto di recesso da esercitarsi nei termini più avanti indicati. Nella domanda il richiedente indicherà sia il finanziatore che erogherà il prestito sia l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza nonché produrrà istanza di accesso al fondo di garanzia. I finanziatori e le imprese assicurative saranno scelti dal lavoratore tra quelli che aderiranno agli accordi-quadro da stipularsi, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto 150/2017 della Presidenza del Consiglio, tra il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie. L’istituto finanziatore trasmetterà quindi all’Inps l’accettazione del contratto di prestito ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto dello stesso. In quest’ultimo caso la domanda di pensione e di Ape decadranno e resteranno prive di effetti; in caso di concessione del prestito, il contratto si perfeziona nel momento in cui l’accettazione della proposta di assicurazione e del contratto di finanziamento è resa disponibile al richiedente in modalità telematica sul sito istituzionale dell’Inps. Da questa data il richiedente avrà 14 giorni per esercitare il diritto di recesso nel qual caso la domanda di Ape e di pensione decadranno e resteranno prive di effetti. Se il contratto viene perfezionato il prestito decorre entro i 30 giorni successivi e il lavoratore inizierà a percepire la somma per 12 mesi l’anno (senza cioè la tredicesima) sino al raggiungimento dell’età di vecchiaia (di regola 66 anni e 7 mesi).
La trattenuta
Gli oneri di restituzione dipendono sia dalle scelte personali che da fattori di mercato sia dalle condizioni applicate dall’intermediario finanziario. In linea generale il costo dell’anticipo sarà tanto più elevato quanto maggiore è l’entità temporale dell’anticipo richiesto e l’entità della somma richiesta dal lavoratore. Ipotizzando un TAN del 3% ed un premio assicurativo pari al 30% del capitale assicurato (ipotesi comunicate dal Governo in occasione della presentazione della misura) la riscossione dell’importo massimo porterà a una decurtazione ventennale tra il 15 e il 20% della pensione netta (la forbice dipende dall’effetto rivalutazione del trattamento pensionistico nel corso del tempo che, man mano, farà diminuire in termini percentuali l’incidenza della rata di restituzione del prestito). Questi valori scontano anche l’attribuzione di un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.
Il ruolo delle imprese
Da segnalare che i datori di lavoro del settore privato del richiedente (sono escluse le amministrazioni pubbliche), gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà settoriali potranno, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’Inps in unica soluzione al momento della richiesta dell’Ape un contributo non inferiore, per ciascun anno o sua frazione di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo della retribuzione percepita dal lavoratore prima del pensionamento. In questo modo, incrementando il valore della pensione, il lavoratore compenserà parte della riduzione dell’assegno dovuta agli oneri di restituzione del prestito finanziario. L’Ape volontaria potrà essere abbinata anche a una Rita per chi ha aderito a forme di previdenza integrativa e decide di riscuotere in modo agevolato l’intero o parte del capitale accumulato nel fondo integrativo oppure all’Ape agevolato per finanziare la quota aggiuntiva della pensione lorda superiore a 1.500 euro al mese.